PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende, degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimere entro due mesi dalla trasmissione degli schemi di decreto, nonché sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si esprime nel medesimo termine, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) individuare i requisiti minimi affinché le imprese, per effetto di un accordo sindacale, stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero per effetto di una proposta aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, possano adottare uno «statuto partecipativo» che le legittima ad accedere ai benefìci di cui alla lettera c). Tali requisiti devono prevedere, anche alternativamente:

 

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              1) l'istituzione di organismi congiunti, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori appositamente eletti o nominati dalle rappresentanze sindacali, dotati di congrui poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione nelle materie inerenti l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, la formazione professionale, la sicurezza, la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro, la remunerazione per obiettivi e la regolazione e risoluzione delle controversie collettive;

              2) procedure formali, vincolanti e garantite di informazione e consultazione preventiva nonché di controllo dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più rilevanti dell'impresa, anche attraverso l'istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti;

              3) la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto di impresa eccedente una soglia minima ovvero il trasferimento ai lavoratori dipendenti di una quota del reddito di impresa mediante l'assegnazione di azioni;

              4) l'accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario;

          b) istituire, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per la partecipazione, composta da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, la quale certifica la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a);

          c) determinare i benefìci discendenti dall'adozione dello statuto partecipativo di cui alla lettera a).

 

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      2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la cui dotazione è incrementata di 52 miliardi di euro per ciascuno dei primi tre anni di applicazione dei regimi di agevolazione e incentivazione alle imprese a statuto partecipativo.